Obbligo contabilizzazione prodotti energetici. Con REC hai una gestione del registro carico e scarico carburanti elettronico efficiente.
Ogni anno è necessario inviare il prospetto riepilogativo inerente le informazioni estrapolate dal registro di carico e scarico carburante. Cos’è il prospetto riepilogativo? Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro carico e scarico carburante? Vediamolo nel dettaglio.
Prospetto riepilogativo movimentazione carburanti: cos’è
Gli esercenti impianti di carburante hanno l’obbligo di trasmettere il prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei prodotti energetici; va inoltrato all’Agenzia delle Dogane mediante la propria PEC entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
Le informazioni del prospetto riepilogativo vanno recuperate dal registro di carico e scarico carburante; si riferiscono all’anno solare precedente a quello della presentazione del prospetto.
Quali informazioni contiene il prospetto riepilogativo annuale
Il prospetto riepilogativo deve riportare il codice identificativo dell’impianto. Ogni prodotto deve essere inserito rispettando le seguenti informazioni:
- giacenza contabile al 1° gennaio
- totale del carico
- eventuali eccedenze
- totale dello scarico
- mancanze attribuite a cali naturali o dispersioni, rilevate dall’esercente
- eventuali mancanze riscontrate durante la fase di verifica
- giacenza contabile al 31 dicembre
D. L. 124/2019: obblighi per impianti e depositi gasolio
Il Decreto legge 124/2019 ha modificato l’art. 25 del TUA (Testo Unico delle Accise) in merito ai depositi e impianti di carburante.
I depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa vanno denunciati dagli esercenti, presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
I soggetti obbligati alla denuncia d’esercizio sono:
- esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;
- esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo o industriale, i cui serbatoi hanno una capacità superiore ai 5 metri cubi.
Obbligo registro carico e scarico carburante: come funziona
Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico carburante.
In presenza di diverse tipologie di carburante, queste devono essere contabilizzate in modo separato all’interno del registro. La prima registrazione corrisponde alla giacenza iniziale (1° gennaio), la quale è rilevata autonomamente dall’esercente dell’impianto.
Il registro c/s va conservato presso l’impianto per 5 anni, a partire dalla data d’inizio del registro; vanno allegati anche le copie stampate degli e-DAS (o eventualmente i DAS cartacei), le fatture e il prospetto riepilogativo.
Se la contabilità è gestita mediante sistema elettronico, è possibile conservare la documentazione in maniera digitale.
Registro carico e scarico carburanti elettronico: i vantaggi di REC
REC è il Registro Elettronico Carburanti che il team Tecno Accise mette a disposizione di tutti i soggetti obbligati alla contabilizzazione dei prodotti energetici.
REC è una piattaforma elettronica che semplifica l’annotazione del carico e scarico carburante e consente, in maniera facile e veloce, di convalidare il registro c/s.
L’invio del prospetto riepilogativo annuale risulta molto semplice ed intuitivo grazie alla sezione “gestione registri”; una volta inserito il range temporale d’interesse, è necessario salvare il file in pdf e stamparlo. Gli eventuali errori sono immediatamente segnalati dal sistema, così che tu possa intervenire con la modifica dei dati.
Grazie alle sue innovative funzionalità ha riscosso molto successo tra i nostri clienti.
Vuoi avere maggiori informazioni su REC? Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato da un nostro tecnico.