Le scadenze e i nuovi impegni che interessano gli esercenti di depositi e distributori minori.
A partire dal prossimo anno gli esercenti interessati dai nuovi obblighi in materia di comunicazione/denuncia dei serbatoi e registro di carico e scarico carburanti, devono rispettare anche le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane in merito al prospetto riepilogativo. Di cosa si tratta? Quali sono le nuove scadenze in materia? Il processo di telematizzazione delle accise avviato qualche anno fa dall’ente doganale si è concluso.
Ora spetta agli esercenti adeguarsi per evitare le sanzioni previste dalla norma, tra cui la confisca dei beni e la revoca dei benefici fiscali finora concessi.
Movimentazioni di gasolio: dal DAS al prospetto riepilogativo
Con l’entrata in vigore di tutte le disposizioni incluse nel D. Lgs. 124/2019, si conclude il percorso volto alla telematizzazione delle accise avviato dall’Agenzia delle Dogane qualche anno fa.
Un processo che si basa sull’inoltro telematico dei dati relativi alle merci sottoposte ad accisa in circolazione nel territorio nazionale.
Trasparenza, sicurezza e tracciabilità; spinta da questi obiettivi l’Agenzia delle Dogane ha fatto tutto il possibile per rendere operative procedure finalizzate alla telematizzazione delle accise.
Ecco che dal 1° ottobre 2020 è attiva e funzionante la procedura dedicata al DAS elettronico; obbligatoria per i soli soggetti interconnessi interessati dal trasporto e dalla movimentazione di carburante, ma comunque facoltativa per i soggetti non interconnessi.
A questa procedura si aggiunge quella dedicata al registro di carico e scarico che, per effetto dei decreti attuati a seguito dell’emergenza sanitaria di Covid-19, entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Da questa data in poi, anche gli esercenti di impianti minori ad uso privato, agricolo o industriale potranno provvedere alla tenuta del registro c/s, ma in modalità semplificata, così come disposto dalla modifica fatta all’art. 25 del Testo Unico Accise dall’art. 5 del D. Lgs. 124/2019.
Alla fine di ogni anno, tutte le movimentazioni e i flussi che hanno interessato l’esercente vanno comunicati all’Agenzia delle Dogane mediante il prospetto riepilogativo.
Per procedere all’inoltro del prospetto riepilogativo bisogna far fede alla recente determinazione direttoriale (Prot. n. 240433/ RU) pubblicata dall’ente, che ne precisa i dettagli al comma 8 dell’art. 2.
Prospetto riepilogativo carico e scarico carburanti: cos’è?
Come si può dedurre dal nome che porta, questo documento riepiloga tutti i flussi di carburante che hanno interessato l’impianto dell’esercente durante l’intero anno di esercizio. Va compilato attentamente sulla base delle informazioni contenute nel registro di carico e scarico carburante, poi sottoscritto e inviato all’Agenzia delle Dogane.
Entro quando va inviato?
Per rispondere a questo interrogativo bisogna fare attenzione a quanto diversamente indicato nel Testo Unico e nella determinazione direttoriale dell’Agenzia di cui sopra.
Al comma 4 bis dell’art. 25, il Testo Unico delle Accise dispone che gli esercenti interessati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico carburanti devono procedere all’invio del prospetto riepilogativo al momento della chiusura annuale ed entro 30 giorni dalla data dell’ultima registrazione. Però, nel rispetto degli aggiornamenti normativi che si sono avuti negli anni, a partire dal 1° gennaio 2021, gli esercenti interessati dalla tenuta del registro di carico e scarico, anche in modalità semplificata, devono seguire quanto comunicato mediante la determinazione direttoriale.
Pertanto, l’invio del prospetto riepilogativo va fatto entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a cui il prospetto si riferisce (comma 8 art. 2). Inoltre, al prospetto ed alla relativa nota di trasmissione bisogna allegare anche le contabilità dell’impianto.
Semplificare la tenuta del registro di carico e scarico carburanti
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