Sai come proteggere le tue cisterne dalle fuoriuscite di gasolio?
Dal 7 ottobre 2017 le norme di prevenzione incendi contenute nel D.P.R. n. 151/2011 si applicano anche alle cisterne mobili di gasolio, con capacità fino a 9.000 litri, le quali dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio. In caso di cisterne mobili impiegate in attività diverse da aziende agricole, cave e cantieri, occorre distinguere se le cisterne sono destinate al rifornimento di mezzi circolanti all'interno o all'esterno dell'azienda.
Rifornimento mezzi in aziende agricole
Le cisterne gasolio possono essere installate se utilizzate per rifornimento carburante per macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. In questo caso, infatti, le cisterne sono da intendersi come semplici depositi di carburante, anche se dotate di erogatore, quindi devono essere sottoposte ai requisiti di sicurezza antincendio e alla regolarizzazione tramite il rilascio del CPI per serbatoi di capacità geometrica non inferiore a 0,5 metri cubi.
Nel caso di cisterne gasolio con serbatoi di capacità da 0,5 fino a 1 metro cubo non vi sarà necessità di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi, in quanto non più soggette agli obblighi; oltre quella capacità, si dovrà quindi procedere al rinnovo entro la data di scadenza del CPI.
Rifornimento mezzi fuori le aziende agricole
Per le cisterne gasolio destinate al rifornimento di mezzi che circolano all'esterno dell'azienda, la normativa antincendio ne consente l'utilizzo solo se si tratta di una cisterna interrata. Qualora risultasse impossibile interrare la cisterna – ad esempio per motivi legati al terreno – bisognerà richiedere l'autorizzazione per la cisterna mobile, direttamente alla Direzione Regionale dei VVF.
CPI Certificato Prevenzione Incendi: cos'è
Il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi – attesta:
- il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi
- l'esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio in locali, attività, depositi, in riferimento alla presenza e all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli a persone o beni.
Quali sono le attività soggette a CPI?
Si tratta di attività considerate a maggior rischio in caso di incendio, in riferimento alla consistenza dell'attività, all'affollamento e ai quantitativi di materiale presente.
Il nuovo regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi – D.P.R. n. 151/2011 – divide in 3 categorie le attività soggette a CPI, in base a settore di attività, dimensioni, esistenza di regola tecnica, sicurezza pubblica.
1. Categoria A: attività a basso rischio, dotate di regola tecnica. Il sopralluogo da parte dei VV.F. viene effettuato a campione e qualora avvenisse, il titolare dell'attività può richiedere la copia del verbale di visita tecnica.
2. Categoria B: attività a medio rischio. Può avere regola tecnica oppure no; è obbligatorio chiedere la valutazione di conformità del progetto ai VVF; i controlli con sopralluogo sono effettuati a campione e si può chiedere la copia del verbale di visita tecnica.
3. Categoria C: attività ad elevato rischio, a prescindere dalla presenza o meno di una regola tecnica. È obbligatorio il sopralluogo da parte dei VVF per la valutazione del progetto ed al termine viene rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi.
Chi deve richiedere il CPI?
L'obbligo di richiedere il CPI, nelle attività soggette, è del titolare dell'azienda. Dovrà quindi presentare istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l'attività lavorativa, chiedendo il controllo di prevenzione incendi, presentando i seguenti documenti:
- SCIA: segnalazione certificata di inizio attività
- Certificazione del tecnico
- Documentazione tecnica
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.
Il Comando dei VV.F verificherà la documentazione inoltrata ed in caso di esito positivo provvederà a rilasciare una ricevuta; entro 60 giorni effettuerà i dovuti controlli; a seguito della cosiddetta visita tecnica – se ha avuto esito positivo - rilascerà il CPI intestato al titolare.
Di norma il CPI ha una durata di cinque anni, anche se vi sono delle attività per le quali il termine è di dieci anni. Allo scadere di tale periodo bisognerà fare richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, attestando l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza.
Regola tecnica orizzontale e verticale: qual è la differenza?
La regola tecnica di prevenzione incendi è una disposizione normativa.
Si suddivide in regola tecnica orizzontale e regola tecnica verticale.
RTO - Regola Tecnica Orizzontale: uniforma i diversi aspetti definendo la progettazione antincendio. È applicabile a tutte le attività e fa riferimento a termini e definizioni generali.
RTV – Regola Tecnica Verticale: È applicabile ad una specifica attività, ad esempio depositi di gas, centrali termiche.
La nuova regola tecnica di prevenzione incendi prevede cisterna gasolio omologata, con componenti provvisti di marchiatura CE.
Chi è il progettista antincendio?
Il D. M. 10 marzo 1998 definiva il ruolo del progettista antincendio: eseguire la valutazione del rischio incendio, in modo qualitativo, per tutte le attività sprovviste di regola tecnica verticale. Il progettista, quindi, aveva il compito di individuare le misure antincendio idonee.
Con il Codice Prevenzione Incendi - D.M. 3 agosto 2015 – sono stati introdotti dei parametri quantitativi. Dunque, il progettista valuta il rischio d'incendio per l'attività e attribuisce tre tipologie di profilo di rischio:
1. Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia umana
2. Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici
3. Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.
Regola tecnica di prevenzione incendi per cisterne gasolio
Il 22 novembre 2017 è stato emanato il Decreto che aggiorna le misure preventive antincendio per chi detiene, installa e gestisce depositi di carburante della capacità complessiva non superiore a 9.000 litri di carburante. Gli adempimenti spettano all'installatore e al responsabile dell'attività.
Il primo deve verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e installazione prevista; il secondo, invece, deve essere informato sul corretto uso, in sicurezza.
La regola tecnica di prevenzione incendi si applica ai contenitori-distributori con le seguenti caratteristiche:
- destinati ad uso privato
- installati fuori terra
- capacità geometrica non superiore a 9 m cubi
- destinati ad erogare gasolio.
Inoltre, si applica anche a cisterne di nuova installazione e quelle esistenti al 5 gennaio 2018 - data di entrata in vigore della norma - che:
-
non posseggono requisiti di sicurezza antincendio;
-
non posseggono il CPI in corso di validità o non è stata presentata la SCIA;
-
non sono stati pianificati o non sono in corso lavori di installazione sulla base di un progetto approvato dal Comando provinciale dei VVF.
Controllo livello carburante, rendiamo sicure le tue cisterne
- Fare in modo che siano minimizzate le cause di fuoriuscita accidentale di carburante, quindi il rischio di incendio;
- Limitare, in caso di incidente, danni alle persone;
- Limitare, in caso di incidente, danni ad edifici e locali in corrispondenza dell'impianto di gasolio;
- Limitare, in caso di incidente, danni all'ambiente;
- Consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Controllare il livello di gasolio all'interno delle cisterne è una delle prime operazioni di prevenzione da compiere onde evitare danni agli addetti ai lavori, all'ambiente circostante, sprechi di carburante e inquinamento.
Rendi sicure le tue cisterne di gasolio, scegli Fuel!