Procedura trader, tecnologia blockchain, e-DAS e controllo livello carburante: le misure per prevenire e combattere evasione fiscale e frodi nel commercio carburanti.
Le continue frodi nel commercio carburanti hanno reso necessaria l’attuazione di iniziative al fine di combatterle. Dopo la fatturazione elettronica sono state introdotte la procedura trader e l’e-DAS, il documento di accompagnamento semplificato in formato elettronico. L’innovazione tecnologica predomina anche per i progetti futuri nel contrasto alle frodi carburanti e c’è chi sostiene la tecnologia blockchain. Vediamoli nel dettaglio.
Stoccaggio prodotti energetici: i traders
Con la Legge di Bilancio 2018 sono state introdotte diverse disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale e alle frodi IVA per quanto riguarda l’estrazione dei prodotti energetici dai depositi.
L’art. 1 della legge 205/2017 definisce una nuova pratica per i traders, cioè i soggetti che stoccano prodotti energetici sottoposti ad accisa presso depositi di terzi.
Più precisamente si tratta di operatori commerciali del settore petrolifero che non possiedono depositi presso la propria struttura, oppure questi sono situati in luoghi diversi rispetto a quelli in cui sono generati i prodotti; per questo motivo si avvalgono di impianti appartenenti a depositari autorizzati o a destinatari registrati.
Secondo quanto indicato dall’art.1 per poter agire in qualifica di traders è necessaria l’identificazione e il monitoraggio presso l’Agenzia delle dogane.
Identificazione traders: come funziona
Prima di intraprendere l’attività di stoccaggio presso i depositi di terzi i traders devono rispetarre un iter autorizzativo; dunque, presentare un’apposita istanza presso l’ufficio delle dogane competente.
L’autorizzazione ha una validità di due anni ed è associata a un codice identificativo univoco.
I traders titolari di deposito fiscale di prodotti energetici in Italia devono provvedere alla trasmissione di una comunicazione in sostituzione dell’istanza; va inviata telematicamente almeno 30 giorni prima rispetto alla data d’inizio dell’attività di stoccaggio. La comunicazione vale per un anno ed è associata ad un codice identificativo univoco.
L’obbligo dei traders
L'attività di stoccaggio dei traders può essere avviata solo dopo che il depositario autorizzato o il destinatario registrato ha presentato un atto di assenso; questo consente al trader di stoccare i prodotti in quanto si è perfezionato il rapporto tra i due soggetti.
I traders hanno l’obbligo di redigere quotidianamente un riepilogo dei quantitativi di prodotti energetici sottoposti ad accisa stoccati presso ciascun deposito di terzi.
Telematizzazione accise: l’e-das
Con il D. lgs. 124/2019 è entrato in vigore l’e-das, il documento di accompagnamento semplificato in formato elettronico, che ha sostituito quello cartaceo. Gli operatori interessati dalla movimentazione, commercializzazione e distribuzione di gasolio sono obbligati a rispettare le regole derivanti dalla telematizzazione accise.
Il das elettronico ha l’obiettivo di automatizzare il controllo dei dati e semplificare le procedure inerenti alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle dogane.
Frodi carburanti e tecnologia blockchain
William Nonnis, Full Stack & Blockchain Developer del Ministero della Difesa e di Enea, ha definito la tecnologia blockchain come un modo per migliorare il controllo della filiera nel settore carburanti, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità, trasparenza e immutabilità.
Tuttavia ha posto l’accento su quanto in Italia vi siano dei limiti sulla sua applicazione a causa dell’arretratezza nel campo della trasformazione digitale; si aggiungono, inoltre, problemi normativi e infrastrutture critiche non adeguate a sostenerla.
Il protocollo blockchain consentirebbe un maggior monitoraggio dei processi interni rappresentando così un sistema in grado di contrastare le frodi carburanti.
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