Gli obblighi introdotti dal D. L. 124/2019 a breve entreranno in vigore. Cosa bisogna fare per evitare sanzioni e la confisca dei beni?
Si avvicina il termine ultimo per provvedere alla messa in regola dei depositi e dei distributori di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale. Chi finora ha potuto godere della proroga consentita dal Decreto Rilancio, ora non può più tirarsi indietro. Ecco tutte le indicazioni per capire come procedere.
Depositi e distributori minori: ultima chiamata
Nessuna ulteriore proroga: chi possiede depositi e/o distributori minori per la detenzione di prodotti energetici soggetti ad accisa deve adeguarsi per rispondere agli obblighi introdotti con il D. L. 124/2019.
In sostanza l’art. 5 del D.L. 124/2019 abbassa il limite definito dal TUA ed estende l’obbligo di denuncia a tutti gli esercenti finora esonerati, in possesso di impianti minori destinati al contenimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Successivamente, l’art. 130 del D. L. 34/2020 ne ha mutato la forma, prevedendo una comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM, in luogo della denuncia di esercizio.
Chi è interessato dai nuovi obblighi?
- Gli esercenti depositi minori di capacità superiore a 10 metri cubi (ex 25 mc)
- Gli esercenti distributori minori collegati a serbatoi di capacità superiore a 5 metri cubi (ex 10 mc)
La comunicazione/denuncia va effettuata presso l’ufficio doganale territorialmente competente. Per gli stessi soggetti, la norma, prevede la tenuta del registro di carico e scarico in modalità semplificata.
L’impiego di tali depositi/distributori deve essere limitato all’uso privato, agricolo ed industriale.
Obblighi e scadenze da rispettare
A partire dal nuovo anno nessun inadempimento sarà più giustificato; gli esercenti depositi e distributori minori interessati dagli obblighi dettati dal D. L. 124/2019 non potranno più godere né di proroghe né di riconoscimenti.
Cosa devono fare quindi i soggetti interessati dal nuovo obbligo?
- Inoltrare la comunicazione di attività all’ufficio doganale di competenza, per ottenere il codice identificativo entro il 31/12/2020
- Provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico, elettronico o cartaceo, in modalità semplificata (quindi senza vidimazione doganale) a partire dal 1° gennaio 2021, anche se l’ufficio delle dogane non ha ancora rilasciato il codice identificativo
- Seguire la cadenza settimanale della giacenza prodotto
Alla comunicazione/denuncia attività vanno allegati alcuni documenti: autorizzazioni/SCIA, Certificato Prevenzione Incendi ed eventuali attestati previsti dalle normative regionali in materia di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, agricolo ed industriale.
È bene specificare che per determinare la capacità di ogni serbatoio non bisogna attenersi a quella nominale presente nel certificato di conformità del serbatoio, ma alla capacità effettiva. Quest’ultima la si può dedurre dalla tabella di taratura del serbatoio (tabella di ragguaglio o centimetrica) fornita dal produttore della cisterna in fase di acquisto.
Cosa rischiano i trasgressori?
Arrivati al 1° gennaio, i soggetti interessati dall’obbligo che non hanno provveduto all’adeguamento secondo quanto previsto dal D. L. 124/2019 rischiano:
- La confisca delle cisterne comprensive di gasolio
- La revoca dei benefici fiscali riconosciuti in tema di rimborso accise gasolio
Nessuna ulteriore proroga: chi possiede depositi e/o distributori minori per la detenzione di prodotti energetici soggetti ad accisa deve adeguarsi per rispondere agli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2021.
Gestione cisterne gasolio: dagli adempimenti amministrativi al controllo delle cisterne
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Per procedere alla regolare messa a norma dei distributori, ci basta ricevere i documenti utili: visura camerale aggiornata, tabella di taratura dei serbatoi, planimetria del sito, ecc. Ti aiutiamo nella gestione delle comunicazioni da presentare e ti guidiamo verso la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate con l’ufficio doganale.
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