Con il Decreto Rilancio, il governo posticipa l’entrata in vigore degli obblighi previsti in tema di prodotti energetici.
L'entrata in vigore degli obblighi previsti dal D. L. 124/2019 - circa depositi e distributori di carburante - è posticipata al nuovo anno. Prima l’Agenzia delle Dogane con le sue circolari, poi il Governo con il Decreto Rilancio; ecco come il Covid-19 ha influenzato l’entrata in vigore di alcuni adempimenti amministrativi.
Gli obblighi introdotti dal D. L. 124/2019 modificati a seguito dell'emergenza Covid-19
La diffusione del Covid-19 ha fortemente influenzato l'operato di tutti gli italiani. In tempi di lockdown gli imprenditori si sono divisi tra chi ha chiuso e chi ha rallentato l'attività. I funzionari pubblici hanno limitato la loro presenza negli uffici e lavorato in smart working.
Il Governo ci ha abituato ad aspettare i “bollettini” del mese per capire in quale direzione si stesse muovendo il virus e quindi cosa potevamo ricominciare a fare e cosa no.
L'emergenza sanitaria ha spinto gli organi statali a prevedere una moltitudine di proroghe per andare incontro alle difficoltà di proprietari e funzionari, incluse quelle in osservazione delle misure introdotte dal D. L. 124/2019. Si tratta del decreto convertito nella Legge 157/2019, che ha modificato parti del Testo Unico delle Accise prevedendo così nuovi obblighi per imprese ed esercenti interessati dal deposito e dal trasporto di prodotti energetici.
Dal Decreto Cura al Decreto Rilancio: un obbligo la cui entrata in vigore viene posticipata più volte
Con la pubblicazione del cosiddetto Decreto Rilancio - D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 - lo Stato dispone la proroga dell'entrata in vigore degli adempimenti previsti in materia di depositi e distributori di carburante. Ma prima di entrare nel dettaglio delle nuove disposizioni facciamo un piccolo passo indietro.
L'articolo 5 del Decreto Legge 124/2019 dispone l'abbassamento del limite finora indicato dall'articolo 25 del TUA, circa l'obbligo di denuncia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati dai proprietari di depositi e distributori di prodotti energetici.
Dunque, gli esercenti di depositi ad uso privato, agricolo o industriale con capacità contenitiva compresa tra i 10 ed i 25 mc e gli esercenti di distributori automatici collegati a serbatoi con capacità contenitiva compresa tra i 5 ed i 10 mc devono denunciarne l’attività all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e tenere il registro di carico e scarico carburanti in modalità semplificata.
L’obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° aprile 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria questo termine viene modificato più volte. Prima con il Decreto Cura, che posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo al 30 giugno 2020, poi con il Decreto Rilancio che prevede la proroga al 1° gennaio 2021.
Inoltre, nel rispetto di quanto previsto nella lettera a) comma 1 dell'art. 130 del Decreto Rilancio, i destinatari dell’obbligo di cui sopra devono presentare una comunicazione di attività entro il 31 dicembre 2020 all’ufficio doganale competente; comunicazione che sostituisce la denuncia. Alla comunicazione seguirà il rilascio di un codice identificativo dall’Agenzia delle Dogane, al fine di snellire le procedure dell'amministrazione finanziaria per il censimento degli operatori e ridurre gli oneri delle imprese. Con questa misura il Decreto Rilancio agisce direttamente in modifica dell'articolo 25 del TUA.
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