Le scadenze, le modalità di compilazione e le peculiarità degli obblighi 2021 per gli esercenti di depositi e distributori minori.
Ancora aggiornamenti in tema di deposito carburante e impianti minori. L’Agenzia delle Dogane pubblica la circolare 47/2020 e gli esercenti interessati dagli obblighi introdotti dal D. L. 124/2019 continuano ad avere molti dubbi. Che differenza c’è tra comunicazione di attività e denuncia di esercizio? Quando bisogna ottenere il codice identificativo e quando invece la licenza?
Come bisogna compilare la documentazione richiesta dall’ente doganale? Il 1° gennaio 2021 cambieranno molte cose per gli esercenti di depositi e/o distributori minori e noi abbiamo scelto di accompagnarli in questo processo di rinnovamento.
Comunicazione di attività per impianti minori: come rispettare la scadenza di fine dicembre
In data 3 dicembre 2020 l’Agenzia delle Dogane pubblica la circolare 47/2020, n. prot. 439683/RU. L’obiettivo è diffondere le istruzioni operative utili al rispetto dei prossimi obblighi per gli esercenti – proprietari o gestori – di depositi e/o distributori minori.
Per effetto del decreto fiscale 2020 (D. L. 124/2020, convertito nella legge 157/2019) i soggetti in possesso di depositi di carburante ad uso privato, agricolo o industriale di capienza superiore ai 10 mc e inferiore o pari ai 25 mc sono tenuti a rispettare obblighi simili a quelli finora previsti per i possessori di depositi con capienza superiore. Stessa cosa anche per chi possiede distributori automatici di carburante collegati a serbatoi di capienza superiore ai 5 mc e inferiore o pari ai 10 mc.
Il decreto fiscale abbassa il limite inizialmente previsto dall’art. 25 del Testo Unico sulle Accise; dunque, estende l’obbligo di denuncia di esercizio e di contabilizzazione dei prodotti energetici, mediante però un registro di carico e scarico semplificato, quindi esente da vidimazione dell’ufficio doganale.
Tutto ciò è ancora valido, solo che quanto introdotto dal decreto fiscale ha subito le modifiche del cosiddetto Decreto Rilancio, che – come in molti ricorderanno – è stato previsto al fine di supportare le imprese ad affrontare le difficoltà generate dal lockdown.
Cosa cambia quindi? Che al posto della denuncia di esercizio gli esercenti di impianti minori devono presentare la comunicazione di attività e che l’entrata in vigore dei nuovi obblighi è prorogata al 1° gennaio 2021.
Denuncia di esercizio e comunicazione di attività: ecco le differenze
La denuncia di esercizio è un atto mediante cui l’esercente di un deposito/distributore di carburante comunica all’ente doganale l’inizio della sua attività. L’obbligo nasce dall’esigenza di censire gli impianti presenti sul territorio nazionale. Alla denuncia di esercizio corrisponde il rilascio da parte dell’Agenzia della licenza fiscale.
La comunicazione di attività è, invece, una comunicazione informativa, utile anch’essa a comunicare all’ufficio doganale l’inizio dell’esercizio. Quest’obbligo ha però natura tributaria o fiscale, serve cioè ad evitare evasioni fiscali. Alla comunicazione di attività corrisponde il rilascio dall’Agenzia del codice identificativo.
Comunicazione di attività per depositi minori: come compilarla
Nella circolare 47/2020 l’Agenzia delle Dogane indica quali sono i dati che bisogna inserire nella comunicazione di attività:
- I dati anagrafici dell’esercente, il codice fiscale e il domicilio;
- Gli estremi identificativi della ditta: ragione sociale o denominazione, sede legale, partita Iva o codice fiscale e indirizzo PEC;
- Il numero di iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e – se previsti – gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale;
- I dati del deposito/distributore: caratteristiche ubicazione, capacità di stoccaggio e tipologia dei serbatoi, il tipo di prodotti energetici stoccati, la descrizione delle utenze stoccate servite e dei sistemi di quantificazione;
- La modalità di tenuta del registro di carico e scarico - se cartacea o elettronica - e quella relativa alla conservazione degli e-DAS o DAS cartacei ricevuti e dei documenti commerciali usati a scorta dei prodotti ottenuti.
Chi nello stesso sito possiede più distributori e/o depositi minori, per capire se rientra o meno tra i soggetti interessati dal nuovo obbligo, deve sommare le capacità contenitive di tutti gli impianti in suo possesso per identificare il quantitativo globale. Costui dovrà poi produrre una sola comunicazione di attività e tenere un solo registro di c/s, per annotare tutte le movimentazioni di carburante del sito.
Ricorda: chi è interessato dalla detenzione di prodotti energetici differenti deve provvedere alla loro contabilizzazione con più registri, uno per ogni prodotto.
Depositi e distributori minori: i prossimi oneri degli esercenti interessati
Riassumendo gli obblighi di prossima entrata in vigore, chi possiede impianti minori, dunque depositi e/o distributori automatici con caratteristiche indicate sopra, devono:
- Inviare la comunicazione di attività entro il 31 dicembre 2020 (pena sanzioni);
- Cominciare ad annotare le movimentazioni di carburanti in un registro di carico e scarico semplificato (cartaceo o elettronico) a partire dal 1° gennaio 2021;
- Inviare il prospetto riepilogativo delle movimentazioni all’ufficio doganale competente entro febbraio 2022;
- Conservare i DAS o gli eDAS ricevuti per i successivi 5 anni dall’anno di esercizio a cui si riferiscono.
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