Reclusione e multe per chi usa gasolio agricolo per scopi illeciti.
L’aumento dei prezzi del carburante è solo una delle cause che spinge soggetti diversi all’uso improprio di gasolio agricolo, sui quali gravano pesanti sanzioni talvolta non conosciute.
Ecco alcuni dettagli normativi e consigli utili per ottimizzare la gestione della flotta aziendale e proteggere dai furti di gasolio il tuo parco mezzi.
L’uso improprio del gasolio agricolo
Il gasolio agricolo diventa sempre più oggetto di usi diversi dal suo reale e naturale scopo. C’è chi utilizza gasolio agricolo per alimentare i veicoli a propria disposizione, destinati al trasporto di merci o di persone, e chi lo impiega per il riscaldamento domestico.
Il gasolio agricolo è essenzialmente un carburante uguale a quello normale destinato all’alimentazione di macchine agricole. Si differenzia dal gasolio normale per il colore e riserva, a chi lo acquista, la possibilità di beneficiare di aliquote agevolate sull’accisa da versare.
Quali fattori alimentano l’uso improprio di gasolio agricolo? L’aumento dei prezzi del carburante, il fatto che non crea alcun danno ai motori delle auto o di altri mezzi di trasporto diversi dalle macchine agricole, ma soprattutto il risparmio che ne consegue dall’acquisto grazie alle aliquote agevolate sull’accisa, pari a circa 48 centesimi al litro.
Ma quali sono gli usi considerati illeciti del gasolio agricolo e quali sono le sanzioni e le pene previste dalla normativa corrente?
Rischi pesanti per chi usa gasolio agricolo per scopi impropri
È l’articolo 40 del Testo Unico sulle Accise (D. Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995) che contiene ed elenca i casi sanzionabili circa l’uso diverso del gasolio agricolo e le rispettive pene previste.
È considerata illecita:
- La fabbricazione o la raffinazione clandestina del gasolio agricolo
- La sottrazione, con ogni mezzo, del prodotto dall’accertamento o dal pagamento dell’accisa
- La destinazione del gasolio agricolo ad usi per i quali è prevista una maggiore imposta o aliquota agevolata
- La miscelazione non autorizzata del prodotto che genera articoli soggetti ad accisa superiore rispetto a quella assolta sui singoli componenti
- La rigenerazione di carburanti denaturati da destinare a veicoli il cui propellente è soggetto a maggiore imposta
- La detenzione di prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle richieste per il trattamento agevolato
- La detenzione e l’utilizzo di prodotti ricavati da miscelazioni o fabbricazioni clandestine
Per tutti questi utilizzi l’art. 40 prevede sanzioni e pene molto severe tra cui la reclusione da 6 mesi a 3 anni e il pagamento di multe comunque mai inferiori a 7.746, 86 €.
Le sanzioni colpiscono anche i soggetti che non sottopongono i carburanti acquistati al controllo degli organi preposti.
L’art. 40 chiarisce che il solo tentativo di produzione di gasolio agricolo è punibile, in quanto ritenuto un reato. Inoltre la quantità del gasolio può rappresentare motivo di alleggerimento o di inasprimento della pena prevista.
Infatti, chi detiene più di 2000 kg di gasolio agricolo rischia la reclusione da 1 a massimo 5 anni e il pagamento di una multa. Secondo il legislatore, questa pena è commisurata alla possibilità del malintenzionato sia dell’uso che della vendita a terzi del gasolio oggetto di reato.
Se la quantità di gasolio sottratta al pagamento dell’accisa risulta essere meno di 5 mila metri cubi non c’è reclusione, ma è comunque prevista una multa che parte da 516,46 €.
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