Ottimizza la gestione degli impianti di distribuzione gasolio, affidati a Fuel
Gli impianti di distribuzione stradale che operano in modalità self service, in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti, sono definiti impianti non presidiati.
Il titolare dell’impianto non presidiato può affidarne la gestione ad un soggetto che sia adeguatamente strutturato a tale scopo.
Entrambi i soggetti sono responsabili in solido degli obblighi che ne derivano.
L’Ufficio delle Dogane, una volta verificato che l’impianto rispetta le prescrizioni della Determinazione direttoriale prot.n.724/RU/DCAFC, rilascia all’esercente la licenza di esercizio.
Denuncia dell’impianto non presidiato e rilascio licenza di esercizio
La licenza di esercizio di un impianto non presidiato è intestata all’esercente, il quale ha l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
L’impianto di distribuzione non presidiato, come si evince dalla circolare n. 30 del 2020, ha l’obbligo di presentare denuncia all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Alla denuncia vanno allegate documentazione tecnica e fiscale.
La denuncia comprende anche altri dati quali indirizzo PEC del richiedente, sede presso cui è custodita la documentazione fiscale relativa all’impianto e la sede in cui è ubicato il concentratore esterno.
Come registrare una Ghost station
L’art.10 della Determinazione Direttoriale prot. n.724 del 21 marzo 2019 prevede che gli esercenti degli impianti non presidiati funzionanti in modalità self service - cosiddetti Ghost station - presentino un’apposita comunicazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente al fine di consentire eventuali verifiche allo scopo di registrare l’impianto come “Ghost station” e ad attivare il Registro Telematico.
Gli esercenti impianti non presidiati, nel rispetto delle scadenze, sono tenuti ad inviare i dati telematici quali carico, scarico e giacenza per ciascun prodotto erogato, letture dei totalizzatori delle colonnine dei distributori, informazioni relative agli scontrini per i carichi predeterminati, letture delle telemisure, se previste.
Quali sono le caratteristiche dell’impianto non presidiato?
L’impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, terminali di piazzale per i pagamenti e, nel caso in cui l’impianto abbia un’erogazione annua complessiva superiore ai 3 milioni di litri, anche di telemisure di livello e temperatura. Questi ultimi sono interconnessi, tramite una rete di comunicazione chiusa e protetta, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati rilevati dall’impianto.
Concentratore di stazione e concentratore esterno
L’elaboratore di controllo corrisponde al concentratore di stazione, il quale è collegato ad un elaboratore gestito dall’esercente - presente in un luogo per cui è stata effettuata denuncia presso l’Amministrazione finanziaria - denominato concentratore esterno.
Il concentratore esterno consente il monitoraggio da remoto dell’impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali.
Il concentratore esterno, sulla base dei dati ricevuti dal concentratore di stazione e quelli ricevuti manualmente, invia i dati contabili al sistema informativo dell’Agenzia; consente l’ottenimento di uno storico relativo ai dati di pagamento di ogni erogazione effettuata, la temperatura e la giacenza di ciascun serbatoio, per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario a cui si riferiscono.
Registro di carico e scarico
Il registro di carico e scarico telematico, obbligatorio ai sensi dell’art.25 comma 4 del TUA, deve essere conservato mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, andando così a sostituire la custodia del registro cartaceo, presso l’impianto non presidiato.
Il passaggio dal registro cartaceo a quello elettronico non esenta eventuali rilievi che possono essere effettuati dall’Autorità competente per accertare possibili irregolarità commesse, come ad esempio una discordanza tra i dati inviati telematicamente e quelli risultanti dai documenti che scortano le movimentazioni.
Il registro telematico è consultabile accedendo al sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane dall’esercente, dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza.
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