Le ultime disposizioni fornite dall’Agenzia delle Dogane che interessano gli esercenti di impianti di distribuzione stradale self-service.
Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Dogane ha diffuso numerose circolari che interessano gli esercenti (titolari e/o gestori) di impianti di distribuzione stradale non presidiati.
Conosciamo le modalità da seguire per la comunicazione dei dati telematici tramite il tracciato record, le novità in materia di denuncia di esercizio e di prospetto riepilogativo.
Impianti di distribuzione stradale ghost: le ultime indicazioni dall’Agenzia
Il 1° settembre 2020, con la circolare n. 29, l’Agenzia delle Dogane ha definito le modalità che gli esercenti di impianti di distribuzione stradale non presidiati devono seguire per rispettare - entro le scadenze indicate - gli obblighi introdotti con la determinazione direttoriale n. 724 del 21 marzo 2019.
Questi soggetti sono tenuti a comunicare i dati telematici relativi all’impianto di distribuzione self-service all’Agenzia, mediante il tracciato record pubblicato sul sito online dell’ente e attraverso la compilazione delle apposite tabelle.
Quali dati bisogna comunicare?
- I dati telematici di carico, scarico e giacenza per ogni prodotto erogato (quindi di ogni sezione del registro elettronico)
- Le letture dei totalizzatori delle colonnine dei distributori
- Le letture delle telemisure e relativo sviluppo del serbatoio (se previsti)
- Le informazioni circa gli scontrini dei carichi predeterminati
Denuncia di esercizio: l’IDGiacenza e una precisa documentazione da fornire
Con la determinazione 724/2019 l’Agenzia chiarisce che chi intende aprire un impianto di distribuzione stradale non presidiato deve presentare apposita denuncia all’ufficio doganale territorialmente competente. A questa bisogna allegare l’autorizzazione dell’ente locale e la documentazione tecnica e fiscale necessaria.
Con la circolare n. 30 diffusa dall’Agenzia il 1° settembre 2020 vengono forniti ulteriori dettagli.
Innanzitutto, si chiarisce che in caso di nuove aperture l’operatore è tenuto a presentare la denuncia con:
- Le generalità dei soggetti obbligati e l’anagrafica dell’impianto
- Gli atti amministrativi con gli estremi identificativi dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità amministrativa competente, nel rispetto delle disposizioni previste in caso di installazione ed esercizio degli impianti
- Gli atti tecnici dell’impianto, come la planimetria
- Le informazioni fiscali, tra cui l’indicazione dei prodotti energetici trattati (es.: gasolio, benzina, metano, ecc.) e l’eventuale presenza di vendita di oli lubrificanti
- La documentazione e le informazioni circa gli strumenti e i sistemi dell’impianto
- La documentazione e le informazioni sul concentratore esterno
Inoltre, è chiarito che nella denuncia di esercizio l’esercente dell’impianto ghost dovrà indicare un campo “IDGiacenza” per ogni prodotto erogato, identificato con il numero “xxx”. L’IDGiacenza sarà un cassetto informativo nel quale confluiranno tutti i dati che l’esercente comunicherà durante l’esercizio dell’impianto. Ogni invio effettuato con l’IDGiacenza xxx alimenterà l’apposito campo di riferimento del tracciato record.
Agli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data del 21 marzo 2019 spetta solo integrare la documentazione relativa al proprio impianto, presso l’ufficio doganale competente ed entro tre mesi dalla circolare, dunque entro il 1° dicembre 2020.
Prospetto riepilogativo: le nuove modalità di inoltro per gli impianti ghost
Con la circolare del 5 ottobre 2020 n. 38, l’Agenzia delle Dogane aggiorna gli esercenti di impianti di distribuzione stradale non presidiati circa le modalità da seguire per l’inoltro del prospetto riepilogativo delle movimentazioni di carburante.
Il tutto dovrà avvenire telematicamente ed entro il 31 gennaio dell’anno seguente a quello dei dati rilevati. Inoltre, per gli impianti già dotati di licenza, indipendentemente dalla data di decorrenza del registro telematico, all’atto della chiusura del registro cartaceo l’esercente non dovrà procedere alla consegna all’ufficio doganale competente del prospetto riassuntivo in formato cartaceo.
Obbligo registro elettronico per gli impianti ghost: addio cartaceo già dal 2019
Ciò che nel prossimo anno diventa obbligatorio per tutti i soggetti in possesso di impianti di distribuzione di carburante di capacità superiore a 5 mc, per i titolari della gestione di impianti ghost è già attivo dal 2019.
Con la determinazione n. 724 del 21 marzo 2019, l’Agenzia delle Dogane introduce in effetti due nuovi obblighi e fornisce, da qui in poi, tutte le indicazioni utili per la gestione degli stessi:
- Tenere il registro di carico e scarico carburanti in modalità esclusivamente telematica
- Installare appositi strumenti per la gestione dei telelivelli
Chi rileva un erogato annuo complessivo superiore a 3 milioni di litri è obbligato all’installazione di telelivelli.
Per gli impianti già in essere l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni è cominciato il 1° gennaio 2020.
Gli esercenti di impianti ghost hanno il dovere di annotare su un registro di carico e scarico ogni movimentazione di carburante.
Nel registro vanno segnati i carichi ricevuti, distinte le quantità e le qualità di prodotto e annotati i numeri relativi alle letture del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate. Queste registrazioni bisogna farle ogni fine giornata lavorativa e per ogni tipo di carburante erogato.
Obblighi burocratici: responsabilità del titolare o del gestore dell’impianto?
Il titolare dell’impianto di distribuzione stradale non presidiato può scegliere di affidare la gestione dello stesso ad un soggetto terzo. Quindi, il proprietario o titolare dell’impianto sarà colui che disporrà il provvedimento autorizzativo utile alle erogazioni di carburante e, con il gestore, sarà responsabile di tutti gli obblighi relativi alla gestione dell’impianto stesso.
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