Dettagli sulla normativa in materia di serbatoi e cisterne di gasolio.
Un quadro normativo complesso, decreti ministeriali pubblicati e talvolta mai approvati.
Chi si addentra nei meandri della normativa in materia di cisterne e serbatoi di gasolio interrati o fuori terra rischia di perdersi facilmente. Gestori di cisterne volete agire nel rispetto della legge?
Ecco un articolo capace di regalarvi un po’ di chiarezza
Serbatoi di gasolio: tipologie
I serbatoi di gasolio possono essere interrati e fuori terra. I serbatoi usati per il contenimento di liquidi e disposti al di sotto o meno del territorio di campagna sono chiamati serbatoi interrati.
Questa definizione è legata a una caratteristica: che la totalità della superficie esterna non sia visibile e ispezionabile direttamente.
I serbatoi interrati, che sono esclusivamente fissi, possono avere una parete singola o una doppia parete ed eventualmente essere trasformati anche da mono a doppia parete con interventi mirati.
Diversi sono i serbatoi di gasolio fuori terra, definiti anche serbatoi erogatori.
Si tratta di contenitori di stoccaggio la cui superficie è totalmente accessibile e visibile dall’esterno. I serbatoi fuori terra possono essere fissi o mobili.
Se i primi vengono utilizzati per la conservazione e l’erogazione di gasolio da un punto stabile e fisso, i secondi sono serbatoi mobili, adibiti anche al trasporto su strada, per rendere l’erogazione del gasolio fruibile anche in luogo lontano dal sito di gestione.
Serbatoi di gasolio: normativa
I contenitori di gasolio devono essere installati e tenuti nel rispetto della normativa vigente.
Negli anni sono stati approvati diversi provvedimenti ministeriali per soddisfare le esigenze di settore. Una prima distinzione però va fatta: esistono norme atte a regolamentare la tenuta di serbatoi o cisterne interrate e altre norme volte a definire parametri e disposizioni circa serbatoi e cisterne mobili fuori terra.
Normativa serbatoi di gasolio interrati
In data 24/05/1999 venne attuato il Decreto Ministeriale n. 246.
Un “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati” che ha rappresentato per molti anni, fino al suo annullamento avvenuto nel 2011, la regola legislativa a cui bisognava attenersi in materia di serbatoi interrati.
In seguito, con l’art. 19 della legge n. 179 del 31 luglio del 2002, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio tenta di definire i requisiti tecnici per la costituzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi (o cisterne) interrati, al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee.
Un tentativo che non trova attuazione; pertanto non essendoci una nuova norma nazionale, i gestori di cisterne di gasolio interrate possono attenersi ai requisiti finora richiesti:
- Una recinzione senza aperture o rete metallica di 2,5 metri
- Un sistema di sicurezza caratterizzato anche da semplice tubo di equilibrio
- La presenza del passo d’uomo in pozzetto con pareti impermeabili con bordi distanti dal terreno
- Un dispositivo di sovrappieno di liquido, ossia uno strumento capace di interrompere automaticamente il flusso della sostanza al superamento del 90% della capacità geometrica del serbatoio
- Un’incamiciatura o altro sistema per le tubazioni interrate in pressione
- Una targa indicante il costruttore, l’anno di costruzione e informazioni circa la capacità, lo spessore e il materiale del serbatoio
Inoltre se il serbatoio è protetto da una cassa di contenimento, quest’ultima deve essere delle seguenti dimensioni: 20 cm dal fondo, 60 cm ai lati e 1 mt nella parte superiore.
Se a livello nazionale basta attenersi a queste disposizioni, a livello locale gestori e/o possessori di cisterne e serbatoi di gasolio interrati possono seguire le linee guida pubblicate dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e i regolamenti emessi dallo stesso organo regionale.
Normativa serbatoi di gasolio fuori terra
Nel corso degli anni lo Stato ha previsto e approvato diversi decreti ministeriali atti a regolamentare l’uso e l’installazione di serbatoi e cisterne movibili.
Un primo decreto è stato approvato nel 19/03/1990 il cui contenuto definiva le “norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori mobili per l’uso con macchine presso cave, aziende agricole e cantieri”.
In data 12 settembre 2003 venne previsto un decreto in “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 cubi, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”.
In seguito, il 27 gennaio 2006 venne approvato un decreto ministeriale che all’art. 5, comma 4 prevedeva i “requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio”.
Ad oggi tutti questi emendamenti sono stati annullati dal Decreto Ministeriale del 27/11/2017 la cui entrata in vigore, prevista per il 5 gennaio 2018, è avvenuta ufficialmente il 17 febbraio 2018.
Il decreto ministeriale del 22/07/2017 rappresenta la normativa antincendio per serbatoi di gasolio attualmente in vigore. Un emendamento che precisa anche le caratteristiche che cisterne e serbatoi devono avere, il luogo in cui devono essere installati e il materiale da possedere per la protezione e prevenzione da incendi e rischi.
I possessori di cisterne o serbatoi fuori terra e mobili già esistenti, in possesso degli atti abilitativi riguardante anche i requisiti di sicurezza non sono tenuti al rispetto delle indicazioni definite di seguito.
Esclusi anche gli impianti che hanno il certificato di prevenzione rischi in corso di validità o dichiarati con apposita SCIA o il cui progetto sia stato pianificato e progettato dal comando dei vigili del fuoco.
Caratteristiche
Secondo il DM 22/12/2017 le cisterne mobili e fuori terra devono avere una doppia parete o in alternativa essere dotate di vasca di raccolta con capienza pari al 110% rispetto alla capacità della cisterna. Inoltre, se prevista la vasca di raccolta, bisogna coprire tutta la struttura con una tettoia a sua volta caratterizzata da materiale non infiammabile, capace di proteggere il tutto da piogge e altre precipitazioni.
Cisterne o serbatoi devono essere dotati di tubo di sfiato alto 2,40 metri dal piano di calpestio e distante almeno 1,5 metri da abitazioni o depositi fatti di materiale infiammabile.
Bisogna esporre una targa contenente informazioni circa il costruttore, il materiale, lo spessore, la capacità massima del serbatoio, la pressione del collaudo e gli estremi dell’atto di autorizzazione.
Luogo di installazione
Anche la zona prevista per il montaggio del serbatoio deve essere pensata nel rispetto della norma vigente. Il DM 22/11/2017 chiarisce che i serbatoi fuori terra non devono essere posizionati sopra locali chiusi e devono essere installati a distanza di minimo 5 metri da depositi e 10 metri da abitazioni o locali frequentati da persone.
Devono essere posti in zone accessibili ai vigili del fuoco, lontani da aree a rischio incendio e posti a distanza di almeno 3 metri da vegetazione o altra materia infiammabile. Il decreto concede, inoltre, di mettere i serbatoi in box prefabbricati a condizione che ci sia spazio tra questi e le pareti e che ne venga permessa l’ispezione.
Materiale di segnalazione e di ripristino incendi
Il decreto definisce necessaria l’esposizione di cartelli e segnali utili all’indicazione della presenza di materiale infiammabile. Bisogna dotarsi di estintori utili a placare eventuali incendi sopperendo a tutta la quantità di gasolio contenuta nel serbatoio (almeno due e fino a 6 per serbatoi o cisterne più grandi con eventuali carrelli per contenerli). Al fine di ripristinare eventuali incendi bisogna attrezzarsi con cartello indicante il numero dei vigili del fuoco e le norme di comportamento da osservare in caso di pericolo.
Una norma transitoria
Se fino ad oggi solo alcune attività aziendali potevano godere dell’uso, purché privato, delle cisterne fuori terra (aziende agricole, cave, cantieri e aziende di autotrasporto), adesso anche le altre attività merceologiche possono usufruire di serbatoi o cisterne mobili e fuori terra per uso privato fino ad una capacità massima di 9 metri cubi.
È quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10/05/2018 che autorizza la commercializzazione e l’installazione dei contenitori – distributori mobili conformi al DM del 12/09/2013 e al DM del 12/09/2013.
Quest’uso è però consentito solo per un tempo limitato, ossia non superiore ai 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, quindi fino al 18 febbraio 2019.
Come proteggere il proprio lavoro
Definita e conosciuta la normativa in vigore in materia di serbatoi e cisterne di gasolio diventa necessario compiere azioni e acquisire strumenti che mirano ad assicurare l’integrità dei propri contenitori.
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