Ampliati gli obblighi per gli esercenti di depositi commerciali. Ecco le novità 2020 in materia di serbatoi e licenza fiscale.
La scadenza prevista in origine dal D. L. 124/2019 è stata prorogata per effetto del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020. Clicca qui per saperne di più.
Dal 1° aprile 2020 i soggetti impegnati nella commercializzazione e nell’uso di prodotti minerali soggetti ad accisa sono tenuti a rispettare i nuovi obblighi introdotti dal D. L. 129/2019. Conosciamo i dettagli dell’art. 5 e cosa puoi fare per la protezione delle tue cisterne.
Via il vecchio, avanti il nuovo: cosa cambia con il D. L. 124/2019?
Il Decreto Legge 124/2019, pubblicato lo scorso 27 ottobre e composto da ben 60 articoli, è stato introdotto per contrastare frodi e fenomeni di evasione fiscale. Si tratta di una norma che, tra le altre disposizioni, introduce nuovi obblighi per i soggetti impegnati nella commercializzazione e nell’uso di prodotti minerali soggetti ad accisa.
Di particolare interesse sono gli articoli compresi tra il 5 e il 12, i quali modificano parti salienti del Testo Unico sulle Accise, la norma punto di riferimento per tutti i soggetti impegnati nella filiera della distribuzione dei carburanti.
Oggi ci occupiamo dell’art. 5 del D. L. 124/2019 il quale modifica l’art. 25 del TUA e introduce: nuovi obblighi in materia di denuncia dei depositi commerciali, un limite per l’ottenimento della licenza fiscale e un nuovo registro per la tenuta delle attività contabili.
Denuncia depositi commerciali: si abbassa il limite della capacità contenitiva
Come definito nell’art. 25 del TUA, gli esercenti di depositi commerciali atti al contenimento di prodotti soggetti ad accisa sono tenuti all’obbligo di denuncia, ossia a dichiararne il possesso presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
A seguito delle modifiche apportate dal D. L. 124/2019, i soggetti obbligati a denunciare i propri depositi commerciali sono:
- Gli esercenti in possesso di depositi commerciali per oli minerali
- I soggetti in possesso di depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità contenitiva superiore a 10 metri cubi
- Gli esercenti di impianti di distribuzione carburante stradale
- I soggetti in possesso di apparecchiature automatiche collegate a serbatoi la cui capacità contenitiva è superiore a 5 metri cubi
Restano esonerati dall’obbligo di denuncia dei depositi commerciali i soggetti in possesso di impianti di distribuzione al minuto - purché non sia superato il limite contenitivo di 500 chilogrammi - e le amministrazioni pubbliche per depositi di loro pertinenza.
L’entrata in vigore di questo provvedimento è prevista per il 1° aprile 2020.
Licenza fiscale: modifiche in tema di sospensione
I soggetti chiamati ad osservare l’obbligo di denuncia dei depositi commerciali devono provvedere all’ottenimento della licenza fiscale. Si tratta di un documento che va richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che consente al soggetto che ne dispone di operare nel rispetto della legge.
Il TUA precisa che per gli esercenti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 25, la licenza viene rilasciata al locatario, diversamente da quella prevista per i possessori di impianti di distribuzione carburanti rilasciata al gestore.
La licenza ha validità fino a revoca, ma può essere sospesa in caso di provvedimenti penali per violazioni connesse alla gestione dell’impianto, in materia di accise e altri reati punibili.
La sospensione ha effetto fino a data del suo proscioglimento o assolvimento. In caso di sentenza negativa, la licenza viene revocata e ne viene bloccato l’eventuale ed ulteriore rilascio per i prossimi 5 anni.
A tutto questo si aggiunge il comma 6 bis inserito con il D. L. 124/2019, il quale prevede il diniego della licenza per coloro che negli ultimi 5 anni hanno subito condanne per violazioni connesse alle accise e/o alla gestione dell’impianto.
Registro di carico e scarico carburante: semplificato dal 2020
Il registro di carico e di scarico è un documento previsto dal Testo Unico sulle Accise atto a tenere traccia di tutte le operazioni di importazione ed esportazione degli oli minerali trattati e contenuti nei propri impianti. Finora vidimato dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, questo deve essere formato da un numero bastante di fogli per annotare le operazioni effettuate nell’intero anno solare.
Se nella sezione di carico vanno segnate tutte le attività relative all’introduzione del prodotto presso l’impianto, nella sezione di scarico, invece, vanno annotate le operazioni relative alla sua estrazione.
Chi non è tenuto ad elaborare il registro di carico e di scarico?
- Gli esercenti di depositi commerciali ad uso privato e industriale
- Gli esercenti di distributori per la vendita al minuto
Il D. L. 124/2019 introduce una modalità semplificata per il registro di carico e di scarico e annuncia prossime indicazioni a riguardo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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