Dalla telematizzazione accise a LevelUp: il pieno controllo del tuo serbatoio gasolio
La scadenza prevista in origine dal D. L. 124/2019 è stata prorogata per effetto del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020. Clicca qui per saperne di più.
Come previsto dall’art. 5 del D.L. 124/2019 convertito in Legge 157 del 19 dicembre vi sono importanti novità per gli esercenti deposito e distributore di carburante per usi privati.
Come abbiamo visto, la soglia di capacità per la denuncia di entrambi, si è abbassata. Quindi, per i distributori collegati a serbatoi si passa da una capacità di 10 mc a 5 mc; per i depositi si passa, invece, da una capacità di 25 mc a 10 mc.
Ma non è l’unica novità per il 2020 in quanto vi è l’obbligo di contabilizzare i prodotti energetici all’interno di un registro di carico e scarico.
Registro di carico e scarico: cos’è?
L’articolo 25 del Testo Unico delle Accise, approvato con D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede l’obbligo per gli esercenti impianti e depositi soggetti a denuncia e muniti di licenza fiscale di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico, custoditi dagli esercenti impianti e depositi.
Questa disposizione sostituisce quella contenuta nell’articolo 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che prevedeva anche l’obbligo della restituzione dei registri di carico e scarico, una volta esauriti, al competente Ufficio tecnico, così da poter essere rinnovati.
Dal 1 aprile 2020 il registro di carico e scarico deve essere tenuto all’interno delle contabilità aziendali, su supporto elettronico oppure cartaceo, ma senza vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta del registro vanno dichiarate al momento della denuncia del deposito/distributore carburante. Il registro è valido fino a quando sarà in vigore la licenza di esercizio.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
I depositi che hanno capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc e gli impianti di distribuzione con serbatoi di capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc, terranno un registro di carico e scarico con modalità semplificate.
Questi sono definiti rispettivamente depositi e distributori minori. Sono esonerati dall’obbligo della tenuta di registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale e gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione.
Modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico
I cosiddetti esercenti depositi e distributori minori, seguiranno la procedura del registro di carico e scarico in modalità semplificata. Il registro può essere tenuto sia su supporto elettronico, sia cartaceo; non è necessaria la vidimazione e riporta la numerazione attribuita dall’Ufficio delle Dogane competente.
Vediamo, nel dettaglio, come va compilato e gestito:
- Va riportata la giacenza di ogni prodotto energetico contabilizzato in base a quanto rilevato dall’esercente dalle ore 00:00 del 1 aprile 2020;
- Il carico va scritturato entro le ore 9:00 del giorno seguente il ricevimento, con riferimento al DAS - Documento Accompagnatorio Semplificato;
- Lo scarico va effettuato, per ciascun prodotto energetico contabilizzato, ogni 7 giorni; chi possiede però distributori minori con presenza di totalizzatori può farlo anche mensilmente;
- Gli esercenti distributori e depositi inviano all’Uff. delle Dogane competente, tramite PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali entro il mese di febbraio dell’anno successivo;
- Sia il registro di carico e scarico, sia il DAS, sia il prospetto riepilogativo devono essere conservati per i cinque anni successivi l’ultima scrittura contabile;
- In fase di verifica tutta la documentazione deve essere sempre disponibile ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza.
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